Ancora in tema di avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi (art 543 c.p.c.)
Pubblicato il 14/10/22 11:14 [Articolo 1978]






Richiamando le considerazioni oggetto dell'articolo pubblicato in questa rivista il 5 ottobre 2022[1], si segnalano due provvedimenti di prassi locale sui due nuovi commi 5 e 6 dell'art. 543 c.p.c..

Il primo è il decreto dell'11 ottobre 2022 della presidenza della seconda sezione civile del Tribunale di Verona (tabellarmente competente per le esecuzioni civili), con il quale si esclude in radice che l'avviso de quo possa concorrere alla integrazione del pignoramento e che possa conseguentemente considerarsi atto riservato all'ufficiale giudiziario. Nel proprio percorso argomentativo, l'ufficio scaligero evidenzia che le attività riservate all'ufficiale giudiziario cessano nel momento in cui lo stesso consegna l'atto notificato al procuratore del procedente per l'iscrizione a ruolo e che vi sono numerosi adempimenti di parte (tra i quali viene citata la stessa iscrizione a ruolo, con il deposito delle copie del titolo del precetto e dell'atto di pignoramento) che condizionano la stabilità del processo esecutivo.

Della prassi torinese si ha notizia solo mediata in ragione della divulgazione effettuata dal Consiglio dell'Ordine. In essa si dà lapidariamente atto che la norma "non richiede che il nuovo adempimento debba essere fatto esclusivamente a mezzo Ufficiali Giudiziari". Interessante è anche la soluzione interpretativa torinese in merito alle modalità ed ai termini di deposito dell'avviso notificato, prescrivendosi al riguardo che il primo debba avvenire esclusivamente con modalità telematiche e che possa intervenire "entro il giorno stesso dell'udienza, anche in ore successive alla tenutasi udienza e sarà sufficiente l'avvenuta richiesta di notifica, senza la necessità di dovere depositare le successive cartoline".

Si conferma dunque la eventualità, segnalata nel precedente contributo, che il terzo riceva l'avviso di iscrizione a ruolo dopo l'udienza e si ritenga conseguentemente ed erroneamente libero, svincolando i crediti ed i beni a favore del debitore, oppure che il terzo stesso non prenda in considerazione la scadenza del termine al fine dello svincolo e che opponga pertanto al debitore l'esigenza di ottenere comunque il provvedimento di estinzione del giudice dell'esecuzione. Con buona pace della ricercata certezza dei rapporti.

In entrambi i provvedimenti di prassi, il casus belli consistente nella nota della direzione ministeriale UNEP Prot. IV-DOG/03-1/2022/CA del 20 settembre 2022, mai espressamente richiamata, resta un convitato di pietra. Se è giusto e doveroso che i giudici dell'esecuzione non prendano neppure in considerazione un provvedimento amministrativo (e manifestamente errato), altrettanto non può dirsi per gli ufficiali giudiziari, i quali rispetto a tale direzione sono in sottordine. In difetto di un ripensamento o di una "diversa precisazione", difficilmente il personale UNEP potrà non adeguarsi alle pur irragionevoli istruzioni ricevute.

Allegati:
- Decreto Presidente Tribunale Verona
- ordineavvocatitorino.it - Comunicato relativo all'art 54, comma 5, c.p.c. e successivi adempimenti

NOTE
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[1] https://blog.ilcaso.it/news_1972





















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