Ancora sul mutuo con ammortamento francese a rata costante e sull'anatocismo: le regole del diritto e della matematica finanziaria
Pubblicato il 17/09/21 02:00 [Articolo 1149]






SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Regime di capitalizzazione semplice, regime di capitalizzazione composta e anatocismo. - 3. Esigibilità, beneficio di liquidità e regime di capitalizzazione composta. - 4. Restituzione rateale del capitale mutuato ad andamento esponenziale. - 5. Variazione degli interessi complessivi dell'ammortamento in funzione della variazione della intensità di restituzione del capitale.


1. L'ammortamento a rata fissa c.d. "francese" si connota per l'eguaglianza dell'importo delle singole rate, che si ottiene attraverso una opportuna ripartizione delle stesse tra una quota destinata a restituire parzialmente il capitale e una quota interessi calcolata sul capitale ancora da restituire prima dello "stacco" della rata.

Da qualche anno, intorno a questa modalità di ammortamento dei mutui, che nel nostro paese è di quasi esclusivo utilizzo, si agita un vivace dibattito sulla possibilità che sia connotata da anatocismo illegittimo ex art. 1283 cod. civ. (sovente definito "occulto"), che è alimentato da contributi di (numerosi) matematici finanziari, attuari, dottori commercialisti, ingegneri e (pochi) giuristi[1].

Le questioni agitate nel dibattito sono rappresentate anche avanti i Giudici di merito, che, così, hanno avuto modo di adottare numerosi provvedimenti[2]. Ovviamente, quando si esprimono giudizi di legittimità/illegittimità o liceità/illiceità, vengono anzitutto in gioco istituti e principi di diritto, talché è nell'ordinamento giuridico civile che, in primis, devono trovarsi le regole necessarie e sufficienti per risolvere la questione della giuridica esistenza o meno dell'anatocismo nell'ammortamento alla francese[3]. Poiché, peraltro, nella specifica materia, oltre le regolae iuris, esistono anche postulati e costrutti matematici propri della scienza finanziaria e attuariale, è necessario considerarli e valutarli, avendo comunque sempre presente che essi rileveranno in quanto sussunti, richiamati o comunque coerenti con le norme giuridiche regolanti le fattispecie coinvolte: quando ciò non è, quelle regole e relativi assiomi restano esterni al diritto e alla soluzione del problema giuridico. Purtroppo in questa, come nella parte più rilevante delle discussioni riguardanti argomenti cross border tra discipline diverse, il dibattito sconta inevitabilmente bias e misunderstanding, per la gran parte riconducibili alla formazione eterogenea dei dialoganti, alla poca attenzione che si riserva al diverso campo di studio ed alle sue regole e, non ultimo, alla difficoltà di abbandonare, se necessario, i confortevoli assiomi e procedimenti del proprio sapere per riconoscere quelli della diversa disciplina. Lasciamo al cortese lettore valutare se questo piccolo contributo si sia affrancato o meno dal segnalato pericolo.

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