Ammissione al passivo fallimentare degli interessi relativi a mutuo con piano di ammortamento a rata costante (alla francese). L'articolo 2855 c.c.
Pubblicato il 10/06/21 02:00 [Articolo 1116]






Cassazione Civile, Ord. Interlocutoria 24 maggio2021 n. 14166, Rel. Dolmetta.

L'Ordinanza in commento si sofferma sull'interpretazione da assegnare all'espressione "interessi dovuti", contenuta nella norma dell'art. 2855, comma 2, c.c. ponendosi il quesito se tale formula rinvii agli interessi divenuti esigibili (ovvero scaduti), stando a quanto stabilito dal piano di ammortamento pattuito, nelle due annate anteriori, o se, invece, rinvii agli interessi che siano anche (e anzi, a ben vedere, prima di tutto) maturati nel corso di tale periodo di tempo.
Per logica coerenza con il testuale riferimento agli interessi maturati negli anni successivi, si perviene ad interpretare la formula degli "interessi dovuti" nel senso di riferirla agli interessi che vengono a maturare nelle due annate anteriori alla dichiarazione di fallimento e a quella in corso.
Nel rilevare che la struttura dell'ammortamento a rata costante (alla francese) prevede, nelle rate iniziali, una preponderanza della quota interessi imputata in una dinamica in via progressiva decrescente, sino ad invertire il rapporto quantitativo tra quota interessi e quota capitale, l'Ordinanza ne deduce che una parte degli interessi posti a remunerazione del mutuo erogato divenga esigibili prima che sia maturata, per maturare in epoca successiva alla scadenza fissata per il relativo pagamento.
Vista la rilevanza dell'indicata soluzione di diritto nei riflessi sull'operatività del mutuo ipotecario, il ricorso è stato avviato alla discussione in pubblica udienza.

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L'Ordinanza sembra richiamare implicitamente un aspetto di apprezzabile rilievo che interessa, in via sistematica, buona parte dei mutui con ammortamento a rata costante (alla francese).
Negli ammortamenti ordinariamente praticati dagli intermediari, la rata è determinata nel valore risultante dall'impiego del regime composto. Inoltre, nei pagamenti alle distinte scadenze, ricomprende tutti gli interessi maturati sul debito residuo nel sottoperiodo. Se, tuttavia, non è espressamente raccolto l'assenso della parte sul criterio di imputazione degli interessi, l'art. 1194 c.c. prevede il pagamento degli interessi maturati per la sola quota divenuta liquida ed esigibile, corrispondente alla quota capitale in scadenza con la rata. Nella corretta applicazione dell'art. 1194 c.c., rimarrebbero interessi maturati ma non ancora scaduti che, al momento del fallimento andrebbero ricompresi nel biennio precedente. Di conseguenza, gli 'interessi dovuti' dell'art. 2855 c.c. verrebbero riferiti agli interessi maturati sino al biennio precedente (e nell'anno in corso), a prescindere che siano divenuti esigibili/scaduti. Se così non fosse, vi sarebbero interessi maturati che, in quanto non scaduti non verrebbero ricompresi nel biennio precedente, ma neanche successivamente al fallimento in quanto non maturati successivamente.
La preponderanza della quota interessi imputata nella rata, in una dinamica in via progressiva decrescente - corrispondente all'impiego del regime composto con imputazione nella rata di tutti gli interessi maturati sul debito residuo - non risponde, al tempo stesso, né al dettato dell'art. 1284 c.c. che prevede l'obbligazione accessoria proporzionale al capitale, univocamente espressa nel valore del regime semplice, né, in assenza di una diversa imputazione, al dettato dell'art. 1294 c.c., che prevede l'imputazione nella rata dei soli interessi maturati sulla quota capitale in scadenza, divenuta liquida ed esigibile.
Nella circostanza, l'applicazione dell'art. 2855, 2 comma c.c. richiederebbe propedeuticamente la ricostruzione del piano nel rispetto degli artt. 1284 e 1194 c.c., per l'individuazione degli interessi maturati sino all'ultimo biennio, che non risultino già corrisposti anticipatamente negli anni precedenti.





















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